Organi Statutari
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S T A T U T O “ANGELI DELLA NOTTE” Art. 1 - Denominazione e sede 1. E' costituita ai sensi degli art. 36 e ss. del codice civile l’associazione denominata “ANGELI DELLA NOTTE” con sede in Roma . L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato. Art. 2 - Scopo 1 1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 2. L’Associazione ha lo scopo di solidarietà, assistenza sociale per la tutela e controllo dei giovani, dei minori, per la prevenzione e l’incolumità degli stessi durante eventi, manifestazioni, svolte durante la notte, incoraggiando la diffusione dell’assistenza e favorendone lo sviluppo in ogni sua forma culturale, sociale e sportiva. Essa ha per oggetto principale l’esercizio di attività di controllo, riaccompagnamento, prevenzione e recupero in ogni sua forma, dei giovani e dei minori all’interno di locali notturni, locali pubblici, centri di organizzazione eventi, stadi, palazzetti dello sport, cinema, al fine di evitare comportamenti pericolosi sia per gli stessi che per i terzi. L’associazione potrà: 2 3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive di associazioni o altri Enti che abbiano natura analoga ed affine alla propria adeguando nel caso le sue disposizioni statutarie. Art. 3 - Durata 1 1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Art. 4 - Domanda di ammissione 1 1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 2 2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. 3 3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 4 4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. 5 5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 6 6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 - Diritti dei soci 1 1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 2 2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Art. 6 - Decadenza dei soci 1 1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi : 1 • dimissione volontaria 2 • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa 3 • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. 1 2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti . Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea 2 3. L'associato radiato non può essere più ammesso. Art. 7 - Organi 1 1. Gli organi sociali sono: 1 • l'assemblea generale dei soci 2 • il presidente 3 • il consiglio direttivo Art. 8 - Assemblea 1 1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2 2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. 3 3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Art. 9 - Diritti di partecipazione 1 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. 2 2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Art. 10 - Compiti dell'assemblea 1 1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 2 2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo
1 3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. 2 4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 3 5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori 4 6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. 5 7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 6 8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. Art. 11 - Validità assembleare 1 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. 2 2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3 3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Art. 12 - Assemblea straordinaria 1 1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza. 2 2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. Art. 13 - Consiglio Direttivo 1 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno, termine che viene ritenuto il tempo necessario all’allargamento della base sociale, dopodiché il Consiglio Direttivo si impegna a convocare una nuova assemblea elettiva entro 60 giorni da tale termine per il rinnovo delle cariche stesse. 2 2. Ii suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. 3 |
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